Un imputato, condannato per rapina aggravata, ha presentato ricorso in Cassazione. Il suo difensore contestava la sentenza d'appello che aveva rideterminato la pena, lamentando la mancata motivazione sulla non punibilità. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che, nel contesto del patteggiamento in appello (art. 599-bis c.p.p.), se l'imputato rinuncia ai motivi di impugnazione e concorda la pena, il giudice d'appello non deve motivare sul mancato proscioglimento per le cause di non punibilità. La rinuncia limita la cognizione del giudice. L'imputato ha perso il ricorso e dovrà pagare le spese.
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