Un'ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del ricorso dopo un patteggiamento in appello. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per guida senza patente, sia perché proposto personalmente (vietato dalla legge), sia perché, in caso di accordo sulla pena in appello, il giudice non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per le cause previste dall'art. 129 c.p.p. La rinuncia ai motivi di appello, infatti, delimita l'oggetto della decisione alla sola rideterminazione della pena concordata.
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