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Legge 99/2017

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43 provvedimenti

Cessione banche venete: esclusi i debiti estinti
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15682/2025, ha stabilito un principio fondamentale riguardo alla cessione banche venete. Un istituto di credito che acquisisce rami d'azienda di una banca in liquidazione non subentra nelle passività relative a rapporti bancari già estinti al momento della cessione, anche se su di essi pende un contenzioso. La Corte ha chiarito che il criterio per l'inclusione di una passività non è la mera pendenza della lite, ma la sua inerenza e funzionalità all'esercizio dell'impresa bancaria dell'acquirente, come specificato nel contratto di cessione. Di conseguenza, le pretese relative a rapporti conclusi devono essere rivolte alla procedura di liquidazione e non all'istituto cessionario.
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Cessione passività bancarie: i limiti del ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un istituto di credito subentrato nelle passività di una banca in liquidazione. La questione verteva sulla successione in un contenzioso relativo a conti correnti. La Corte ha stabilito che il ricorso era inammissibile perché non contestava adeguatamente la 'ratio decidendi' della Corte d'Appello, la quale aveva accertato in fatto che i rapporti non erano estinti né 'in sofferenza' al momento della cessione. Questa ordinanza sottolinea l'importanza di centrare l'impugnazione sui fondamenti della decisione precedente per evitare una declaratoria di inammissibilità.
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Cessione bancaria: debiti esclusi dalla cessione
La Corte di Cassazione ha stabilito che, in una cessione bancaria regolata dal D.L. 99/2017, le passività verso azionisti e obbligazionisti subordinati della banca ceduta non vengono trasferite all'istituto acquirente. Gli eredi di un investitore avevano citato in giudizio la banca cessionaria per la presunta nullità di contratti di investimento, ma la Corte ha confermato la carenza di legittimazione passiva dell'acquirente, poiché tali passività sono esplicitamente escluse per legge dall'accordo di cessione. Il ricorso è stato quindi rigettato.
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