Un Giudice Tributario, con qualifica di presidente di sezione, ha svolto per diversi anni la reggenza della Commissione Tributaria a causa della vacanza del posto del titolare. Il magistrato ha richiesto in sede giudiziaria il pagamento del compenso aggiuntivo per reggenza e la dichiarazione di irripetibilità delle somme già percepite, di cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze richiedeva il rimborso. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che al presidente di sezione che sostituisce il presidente di commissione non spetta alcun compenso aggiuntivo per reggenza, poiché le funzioni vicarie rientrano tra i suoi compiti ordinari. Di conseguenza, l'Amministrazione ha il diritto e dovere di recuperare gli importi errati, pur garantendo modalità di restituzione proporzionate e sostenibili per il debitore.
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