Un consorzio di noleggio con conducente (NCC) ha impugnato con successo una serie di multe per il passaggio in una zona a traffico limitato (ZTL) di Roma nel 2016. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31971/2023, ha stabilito che all'epoca dei fatti non esisteva alcun obbligo di comunicazione preventiva per il transito NCC in altro comune rispetto a quello di rilascio della licenza. La Corte ha chiarito che, a causa di una serie di sospensioni legislative, si applicava la versione originaria della Legge quadro n. 21/1992, che non prevedeva tale adempimento, annullando così la decisione del Tribunale e rinviando il caso per un nuovo esame.
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