L'Azienda ha impugnato una cartella di pagamento IMU emessa dal Comune, sostenendo che la notifica degli avvisi di accertamento fosse nulla perché eseguita presso la vecchia sede legale. Il Comune riteneva invece valida la notifica basandosi sui dati del portale SIATEL e sulle firme di ricezione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Azienda, stabilendo che i giudici d'appello hanno omesso di valutare un fatto decisivo: la regolare iscrizione del trasferimento della sede legale nel registro delle imprese prima della notifica. Tale iscrizione rende il trasferimento opponibile ai terzi, superando le risultanze di banche dati non aggiornate. Di conseguenza, la Suprema Corte ha cassato la sentenza e ha rinviato la causa per un nuovo esame, focalizzato sulla validità della notifica degli avvisi di accertamento.
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