Un lavoratore contestava un'intimazione di pagamento ricevuta dall'ente previdenziale, sostenendo che la notifica avviso di addebito fosse nulla perché avvenuta per compiuta giacenza senza l'invio della raccomandata informativa di deposito (CAD). I giudici di merito accoglievano il ricorso del cittadino, dichiarando prescritti i contributi. L'ente di previdenza ricorreva in Cassazione. I giudici di legittimità hanno ribaltato la decisione, stabilendo che per la notifica avviso di addebito spedita direttamente dall'ente tramite raccomandata semplice con avviso di ricevimento si applicano le regole del servizio postale ordinario e non la disciplina degli atti giudiziari. Di conseguenza, in caso di assenza del destinatario, non serve inviare la seconda raccomandata informativa (CAD): la notifica si perfeziona regolarmente con il semplice avviso di giacenza lasciata nella cassetta postale.
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