La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25819/2024, ha chiarito la natura del termine di costituzione nel giudizio di opposizione previsto dalla Legge Pinto per l'equa riparazione. Nel caso esaminato, il Ministero della Giustizia si era costituito tardivamente, e la Corte d'Appello aveva dichiarato inammissibile la sua opposizione incidentale. La Cassazione ha ribaltato tale decisione, affermando che il termine di costituzione in questo specifico procedimento è un termine non perentorio. La sua violazione, pertanto, non determina la decadenza dal diritto di difesa, in quanto l'opposizione non è un'impugnazione ma una fase a contraddittorio pieno del medesimo giudizio. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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