Un contribuente, titolare di una gioielleria, ha impugnato un avviso di accertamento relativo a maggiori redditi d'impresa. Durante il giudizio di legittimità, il ricorrente ha presentato istanza di estinzione del processo avendo aderito alla rottamazione quater. La Corte di Cassazione ha analizzato la documentazione prodotta, rilevando che, sebbene non fosse possibile collegare con certezza assoluta i pagamenti all'atto impugnato ai fini dell'estinzione formale, la volontà del contribuente manifestava una chiara carenza di interesse. Per tale ragione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, escludendo però il pagamento del doppio contributo unificato poiché la causa dell'inammissibilità è sopravvenuta.
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