Una contribuente impugna un avviso di accertamento per redditi da partecipazione emesso dall'Agenzia delle Entrate. Dopo alterne vicende nei primi gradi di giudizio, la contribuente ricorre in Cassazione lamentando, tra l'altro, la mancata sospensione del processo in attesa della decisione sulla società partecipata. Nelle more del giudizio di legittimità, la contribuente aderisce alla definizione agevolata dei carichi esattoriali (cosiddetta rottamazione), documentando il pagamento delle prime rate. La Corte di Cassazione, preso atto dell'avvenuto pagamento e dell'istanza presentata, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ponendo le spese a carico di chi le ha anticipate e confermando che non è dovuto alcun raddoppio del contributo unificato.
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