L'Amministrazione Finanziaria ha emesso un avviso di accertamento contro una società holding con sede in Lussemburgo, accusandola di esterovestizione societaria per l'anno 2006. Secondo il fisco, la reale direzione dell'attività avveniva in Italia, richiedendo quindi il pagamento di maggiori imposte. La società ha contestato l'atto, sostenendo l'effettivo svolgimento dell'attività all'estero. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ufficio tributario, confermando l'annullamento dell'accertamento. I giudici hanno stabilito che l'esterovestizione richiede la prova di una fittizia localizzazione all'estero mirata esclusivamente a un indebito vantaggio fiscale. Nel caso specifico, la maggioranza dei consiglieri risiedeva all'estero e le attività amministrative svolte in Italia erano solo sporadiche e discontinue, escludendo così l'esistenza di una costruzione puramente artificiosa.
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