La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3831/2025, ha chiarito la decorrenza del diritto all'indennità DIS-COLL per gli assegnisti di ricerca. Un ricercatore, il cui contratto era terminato nel 2016, si era visto riconoscere il sussidio in appello. L'ente previdenziale ha impugnato la decisione, sostenendo che la norma che estendeva il beneficio ai ricercatori (L. 81/2017) non fosse retroattiva. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che la legge del 2017 ha natura innovativa e non meramente interpretativa. Di conseguenza, l'indennità DIS-COLL è dovuta agli assegnisti di ricerca solo per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° luglio 2017, respingendo la domanda per il periodo precedente.
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