Il Tribunale di Torino ha confermato il diritto del consumatore al rimborso proporzionale di tutti i costi, inclusi quelli 'up-front', in caso di estinzione anticipata del finanziamento. La decisione, in linea con la sentenza Lexitor della CGUE e la pronuncia della Corte Costituzionale, stabilisce che tale principio si applica anche ai contratti stipulati prima del 2021, rigettando l'appello della società finanziaria e confermando l'uso del criterio di calcolo pro-rata temporis.
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