Un contribuente ha rivalutato un terreno pagando l'imposta sostitutiva. Successivamente, ha deciso di effettuare una seconda rivalutazione a un valore più alto e ha chiesto il rimborso imposta sostitutiva precedentemente versata. L'Agenzia delle Entrate ha rifiutato il rimborso sostenendo che, al momento della domanda, il secondo versamento non fosse ancora avvenuto, escludendo la doppia imposizione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente. I giudici hanno stabilito che il diritto al rimborso sussiste se il secondo pagamento è effettuato prima che si formi il silenzio-rifiuto dell'amministrazione. Un diniego basato solo sulla mancata precedenza temporale della domanda rispetto al versamento è illegittimo, poiché violerebbe i principi costituzionali di eguaglianza e capacità contributiva.
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