La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9022/2025, ha stabilito che la decadenza sanzione amministrativa per l'omesso versamento di ritenute previdenziali, in caso di depenalizzazione del reato e mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di depenalizzazione. Se l'ente previdenziale possiede già i dati per contestare la violazione, non può attendere indefinitamente, ma deve agire entro il termine di 90 giorni da tale data, a pena di estinzione del proprio potere sanzionatorio.
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