Pensione rimpatriati Albania: la Cassazione sceglie i contratti collettivi
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento fondamentale sul calcolo della pensione rimpatriati Albania, stabilendo un principio di grande importanza per tutti i cittadini italiani che hanno svolto periodi di lavoro in quel paese. La decisione riguarda la corretta individuazione della retribuzione da utilizzare per la ricostruzione della posizione assicurativa, un tema che ha generato contrasti interpretativi tra lavoratori ed enti previdenziali. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le conclusioni dei giudici.
I fatti del caso
Un cittadino italiano, dopo aver lavorato in Albania per un determinato periodo (dal 1995 al 1997), una volta rientrato in Italia e maturati i requisiti, ha ottenuto la pensione di vecchiaia. Ritenendo l’importo non corretto, ha avviato un’azione legale per ottenere la riliquidazione del suo trattamento pensionistico. In particolare, il lavoratore sosteneva che il calcolo dovesse basarsi sulle retribuzioni previste dai contratti collettivi italiani per categorie professionali analoghe a quella in cui aveva operato in Albania.
La Corte d’Appello di Bologna aveva dato ragione al lavoratore, riformando la sentenza di primo grado e accogliendo la sua domanda. L’ente previdenziale, non condividendo tale interpretazione, ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la base di calcolo corretta fosse il minimale retributivo previsto da una normativa generale (art. 7, d.l. n. 468/1983) e non i più specifici minimi contrattuali.
Il calcolo della pensione rimpatriati Albania secondo la Corte
La questione centrale sottoposta alla Suprema Corte era dunque quale criterio normativo applicare per individuare la retribuzione utile ai fini pensionistici. L’ente previdenziale propendeva per un criterio unico e generico, quello del minimale contributivo, mentre il lavoratore e la Corte d’Appello avevano optato per un criterio più specifico e aderente alla realtà lavorativa, ovvero quello dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.
Le motivazioni della decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’ente previdenziale, giudicandolo infondato. I giudici hanno chiarito che il diritto alla ricostruzione della posizione assicurativa per i periodi di lavoro svolti in Albania (dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1997) da cittadini italiani poi rimpatriati, come previsto dalla Legge n. 296/2006 (art. 1, comma 1164) e dal relativo decreto ministeriale, ha una natura prettamente previdenziale e non assistenziale.
Questo aspetto è cruciale: essendo legato al lavoro effettivamente prestato e ai diversi settori lavorativi, il calcolo deve fare riferimento alla disciplina specifica vigente in Italia in quei periodi e per quei settori. Di conseguenza, per individuare il minimale contributivo, non si può applicare un criterio unico e generico, ma bisogna parametrare la ricostruzione alle retribuzioni di volta in volta vigenti per qualifiche equiparabili, come stabilito dai contratti collettivi nazionali. La Corte ha richiamato un suo precedente orientamento (Cass. n. 17257 del 2018) per rafforzare la sua posizione.
Le conclusioni
La decisione della Cassazione stabilisce un principio di tutela per i lavoratori rimpatriati. La pensione rimpatriati Albania deve essere calcolata considerando una retribuzione virtuale che rispecchi quella che il lavoratore avrebbe percepito in Italia svolgendo mansioni simili. L’utilizzo dei minimi salariali previsti dai contratti collettivi, anziché di un minimale contributivo generico, garantisce un calcolo più equo e potenzialmente più vantaggioso, ancorando la prestazione previdenziale alla specifica professionalità del lavoratore. L’ente previdenziale è stato quindi condannato alla refusione delle spese legali, confermando la correttezza della decisione della Corte d’Appello.
Come si calcola la pensione per i cittadini italiani rimpatriati dall’Albania per il lavoro svolto tra il 1995 e il 1997?
La pensione deve essere ricalcolata (riliquidata) assumendo come base la retribuzione stabilita dai contratti collettivi italiani stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative per qualifiche professionali equiparabili a quelle svolte in Albania.
Quale criterio ha escluso la Corte di Cassazione per il calcolo della pensione?
La Corte ha escluso l’applicazione di un unico e generico criterio normativo, come il minimale retributivo previsto dall’art. 7 del D.L. n. 468/1983, ritenendolo non adeguato a rispecchiare il lavoro effettivamente prestato nei diversi settori.
La ricostruzione della posizione assicurativa per i rimpatriati è considerata una prestazione di tipo assistenziale?
No, la Corte ha chiarito che il diritto alla ricostruzione ha natura previdenziale, non assistenziale. Questo perché si fonda sull’univoco riferimento normativo al lavoro effettivamente prestato e ai settori lavorativi specifici, collegando direttamente il beneficio ai contributi virtuali calcolati su una retribuzione specifica.