Una struttura sanitaria privata ha citato in giudizio un'Azienda Sanitaria Locale (ASL) per ottenere il pagamento di prestazioni sanitarie. Il Tribunale ha accolto la domanda, riconoscendo implicitamente la validità del rapporto di accreditamento tra le parti. L'ASL ha appellato la sentenza solo su altri punti, senza contestare l'esistenza dell'accreditamento. La Corte d'Appello, tuttavia, ha riesaminato d'ufficio la questione dell'accreditamento, riformando la sentenza di primo grado. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione d'appello, stabilendo che sulla questione dell'accreditamento si era formato un giudicato interno, rendendola non più contestabile né rilevabile d'ufficio.
Continua »