La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13556/2025, ha ribadito un principio fondamentale in materia di benefici per la vittima del dovere. Se da un lato lo status di vittima è imprescrittibile e può essere richiesto in qualsiasi momento, i diritti economici che ne derivano sono soggetti alla prescrizione decennale. La Corte ha inoltre precisato che, per la speciale elargizione una tantum, il termine di prescrizione decorre non dal riconoscimento dello status, ma dall'entrata in vigore della normativa che ha introdotto il beneficio (d.P.R. n. 243/2006), rendendo in questo caso specifico il diritto prescritto.
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