Vittima del dovere: i requisiti per l’assegno vitalizio e l’invalidità
Il riconoscimento dello status di Vittima del dovere rappresenta un atto di tutela fondamentale per gli operatori della sicurezza che subiscono lesioni durante il servizio. Tuttavia, la giurisprudenza recente chiarisce che il semplice riconoscimento dello status non garantisce automaticamente l’accesso a tutti i benefici economici, specialmente se non vengono raggiunte le soglie di invalidità previste dalla legge.
Il caso dell’agente ferito in servizio
La vicenda trae origine dall’intervento di un agente di Polizia di Stato che, pur essendo addetto a compiti d’ufficio, è accorso in aiuto di una collega minacciata da un utente violento. Durante la colluttazione, l’agente ha riportato una lesione permanente alla mano. Inizialmente, il Tribunale aveva accolto la domanda per il riconoscimento dei benefici, ma la Corte d’Appello ha successivamente ridimensionato le pretese economiche, pur confermando la qualifica di Vittima del dovere.
La distinzione tra rischio ordinario e straordinario
Uno dei punti centrali del dibattito riguarda l’interpretazione dell’art. 1, comma 563, della legge 266/2005. Il Ministero dell’Interno sosteneva che l’evento non presentasse un rischio ulteriore rispetto a quello ordinario. La Cassazione ha però ribadito che per la fattispecie di Vittima del dovere è sufficiente che l’evento avvenga nel contrasto a ogni tipo di criminalità, senza necessità di dimostrare condizioni ambientali straordinarie, richieste invece da altre norme specifiche.
La soglia di invalidità del 25%
Nonostante il riconoscimento del merito dell’azione, il ricorrente si è visto negare gli assegni vitalizi. La normativa vigente (L. 206/2004 e L. 407/1998) subordina l’erogazione di tali somme a una riduzione della capacità lavorativa non inferiore a un quarto (25%). Nel caso di specie, la consulenza tecnica aveva accertato un’invalidità del 7%.
L’importanza del giudicato interno
Un aspetto tecnico decisivo è stato il cosiddetto giudicato interno. Poiché l’agente non aveva contestato la percentuale del 7% durante il grado di appello, tale dato è diventato definitivo. La Cassazione ha chiarito che non è possibile rimettere in discussione il parametro dell’invalidità in sede di legittimità se questo non è stato oggetto di specifica impugnazione nei termini previsti.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso principale evidenziando che la nozione di capacità lavorativa da considerare è quella generica e non specifica. Inoltre, ha sottolineato che la mancata impugnazione del capo della sentenza relativo alla misura dell’invalidità impedisce qualsiasi rivalutazione del danno. Per quanto riguarda il ricorso incidentale del Ministero, i giudici hanno confermato che l’attività di contrasto alla criminalità, anche se non programmata, integra perfettamente i requisiti per lo status di Vittima del dovere, rigettando l’idea che serva un rischio eccedente la normale attività istituzionale.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce un principio di rigore processuale e sostanziale. Per ottenere i benefici economici più elevati legati allo status di Vittima del dovere, non basta dimostrare il nesso causale tra servizio e lesione, ma è indispensabile che l’invalidità superi la soglia critica del 25%. Gli operatori devono prestare massima attenzione alla strategia difensiva sin dai primi gradi di giudizio, poiché ogni omissione nell’impugnazione dei dati medici può precludere definitivamente l’accesso alle tutele previste.
Qual è la percentuale minima di invalidità per ottenere l’assegno vitalizio?
Per avere diritto agli assegni vitalizi previsti per le vittime del dovere, la legge richiede una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 25%.
Cosa si intende per contrasto alla criminalità ai fini del beneficio?
Si intende qualsiasi attività di servizio volta a impedire la commissione di illeciti o a fronteggiare condotte violente, senza che sia necessario un rischio straordinario.
Cosa accade se non si contesta la percentuale di invalidità in appello?
Si forma il giudicato interno, rendendo la percentuale accertata definitiva e non più contestabile davanti alla Corte di Cassazione.