Un professionista ha intentato un'azione pauliana per revocare la vendita di un immobile, sostenendo che l'atto ledeva il suo diritto a una provvigione e al risarcimento dei danni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che, non essendo il professionista iscritto all'albo dei mediatori, non aveva diritto ad alcuna provvigione. Di conseguenza, mancava il presupposto fondamentale per l'azione pauliana: un credito certo ed esigibile da tutelare. Anche la pretesa risarcitoria è stata ritenuta infondata, in quanto derivante dalla perdita di una provvigione mai sorta.
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