Una società proponente sottoscrive una proposta d'acquisto immobiliare tramite un'agenzia, riservandosi di nominare un terzo per la stipula del contratto preliminare. Successivamente, il terzo nominato firma il preliminare, ma la società proponente rifiuta di pagare la provvigione del mediatore, sostenendo di non essere più obbligata e che il diritto sia prescritto. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso della società. I giudici chiariscono che la nomina di un terzo non interrompe il legame causale con l'attività del mediatore, confermando l'obbligo di pagamento in capo alla proponente originaria. Inoltre, la prescrizione del diritto alla provvigione del mediatore decorre solo dalla firma del preliminare, momento in cui il compenso è diventato esigibile secondo gli accordi, e non dalla proposta originaria.
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