Una società cooperativa di facchinaggio si è opposta alla richiesta di integrazione dei premi assicurativi avanzata da un ente previdenziale per gli anni 2007-2013. L'ente sosteneva che, a seguito di una riforma del 2001, il calcolo dovesse basarsi sulla retribuzione effettiva e non più sul premio speciale unitario a importo fisso. La Corte di Cassazione, ribaltando la decisione d'appello, ha stabilito che la disciplina speciale non è stata implicitamente abrogata da quella generale successiva. Pertanto, il calcolo basato sul premio speciale unitario resta valido fino a specifica modifica tramite decreto ministeriale, come previsto dalla normativa originaria.
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