Un'azienda si è vista negare l'esenzione IVA su vendite a clienti UE perché non aveva prodotto i documenti di trasporto (CMR). Le vendite erano 'franco fabbrica', quindi il trasporto era a carico dei clienti. L'azienda aveva solo le dichiarazioni di ricezione merce degli acquirenti. L'Agenzia delle Entrate ha recuperato l'IVA, ma la Corte di Cassazione ha dato ragione all'azienda. I giudici hanno stabilito che, per l'esenzione IVA cessioni intracomunitarie, la prova del trasporto può essere fornita anche con documenti alternativi al CMR, come le dichiarazioni del cliente, se supportate da altra documentazione commerciale. La mancanza del documento di trasporto non è decisiva se non è imputabile al venditore, che deve comunque dimostrare di aver agito con la massima diligenza.
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