Un professionista è stato sanzionato per l'apposizione di un visto infedele su una dichiarazione dei redditi. La sanzione era stata irrogata dall'ufficio provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente per il domicilio del contribuente. Il professionista ha impugnato l'atto, sostenendo l'incompetenza territoriale dell'ufficio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la competenza a sanzionare per visto infedele spetta esclusivamente alla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate del domicilio fiscale del professionista trasgressore, e non di quello del contribuente. Di conseguenza, l'atto emesso dall'ufficio incompetente è stato dichiarato nullo.
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