Un professionista, sanzionato per un visto infedele su una dichiarazione fiscale, ha impugnato le cartelle di pagamento sostenendo l'incompetenza territoriale dell'ufficio che le aveva emesse. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: la competenza a irrogare la sanzione spetta esclusivamente alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate del domicilio fiscale del professionista (il 'trasgressore'), non a quella del contribuente. Di conseguenza, gli atti emessi dall'ufficio incompetente sono stati dichiarati nulli, annullando la pretesa fiscale.
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