La Corte di Cassazione ha esaminato un caso relativo a un contratto di locazione nullo perché stipulato verbalmente, a cui è seguito un secondo contratto scritto e regolarmente registrato. La conduttrice, citata per morosità, sosteneva la nullità anche del secondo accordo. La Corte ha stabilito che la stipula del nuovo contratto scritto e registrato costituisce una "rinnovazione" che sana la situazione, sostituendo completamente il precedente accordo verbale nullo. Di conseguenza, il rapporto è regolato unicamente dal secondo contratto, rendendo legittima la richiesta di pagamento dei canoni e infondate le pretese della conduttrice.
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