La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12560/2024, ha annullato una decisione di merito che aveva invalidato avvisi di accertamento per redditi occulti su un conto estero. La Corte ha chiarito che, per gli avvisi notificati prima del 2 settembre 2015, il raddoppio dei termini di accertamento si applica sulla base della sola esistenza dei presupposti per una denuncia penale, a prescindere dalla data di invio della stessa. Inoltre, ha ritenuto 'apparente' la motivazione della sentenza di secondo grado, in quanto non spiegava l'iter logico seguito per concludere che i fondi non fossero stati sottratti al ciclo aziendale.
Continua »