Una società produttrice di carta ha impugnato avvisi di accertamento per la tassa sui rifiuti (TARSU, TARES, TARI), sostenendo l'esenzione per le aree produttive e un parcheggio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che l'esenzione TARI rifiuti speciali si applica alle superfici destinate alla loro produzione, anche in presenza di personale. La tassabilità di aree accessorie come i parcheggi non può essere presunta. La Corte ha anche dichiarato la decadenza del potere di accertamento del Comune per una delle annualità contestate.
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