Una società di ingegneria ha richiesto il pagamento di prestazioni professionali a una committente, la quale ha eccepito la nullità del contratto per violazione del divieto di esercizio della professione in forma societaria. Dopo alterne decisioni nei gradi di merito, la società creditrice ha proposto ricorso in Cassazione. Tuttavia, prima della decisione della Suprema Corte, la ricorrente ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione, regolarmente accettata dalla controparte. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio, senza provvedere sulle spese di lite.
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