La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 19753/2024, ha chiarito un punto cruciale sull'esenzione IVA volontariato. Un'associazione sportiva si era vista contestare dall'Agenzia delle Entrate la mancata applicazione dell'IVA su proventi da sponsorizzazione. La Corte ha stabilito che la normativa del 2008, che ha ristretto i requisiti per essere ONLUS di diritto, non ha abrogato la norma speciale di esenzione IVA prevista dalla legge quadro sul volontariato (L. 266/1991). Di conseguenza, un'organizzazione può beneficiare dell'esenzione anche per attività commerciali non marginali, a patto che queste siano puramente strumentali al reperimento di fondi per le finalità istituzionali. La causa è stata rinviata al giudice di merito per questa verifica fattuale.
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