La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14859 del 2024, ha stabilito un importante principio in materia di sanzioni sostitutive. Un condannato aveva richiesto l'applicazione del lavoro di pubblica utilità. Successivamente, a seguito dell'ordine di esecuzione della Procura, ha chiesto l'affidamento in prova. Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto la prima istanza superata. La Cassazione ha annullato tale decisione, affermando che la richiesta di una misura alternativa non determina la carenza di interesse per la precedente istanza di sanzione sostitutiva, che deve essere decisa nel merito garantendo il contraddittorio.
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