Sanzioni Sostitutive: Istanza Precedente non Superata dalla Richiesta di Misure Alternative
Con la recente sentenza n. 14859/2024, la Corte di Cassazione ha affrontato una questione cruciale in materia di esecuzione penale, chiarendo il rapporto tra la richiesta di sanzioni sostitutive e la successiva istanza di misure alternative alla detenzione. La pronuncia stabilisce che l’avvio del procedimento per una misura alternativa non comporta automaticamente il venir meno dell’interesse alla decisione sulla precedente richiesta di sanzione sostitutiva, soprattutto alla luce delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla vicenda di un soggetto condannato a una pena di due anni e dieci mesi di reclusione con sentenza divenuta irrevocabile. In data 28 aprile 2023, nell’interesse del condannato, veniva depositata un’istanza per ottenere l’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Il giorno successivo, il 29 aprile 2023, la Procura generale emetteva un ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione. A seguito di ciò, il 1° giugno 2023, veniva presentata una seconda istanza, questa volta per la concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale.
La Corte d’Appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava “non luogo a provvedere” sulla prima istanza, quella relativa alla sanzione sostitutiva, ritenendo che l’avvio del procedimento per la misura alternativa avesse di fatto superato la precedente richiesta. Contro questa decisione, il condannato proponeva ricorso per cassazione.
La Questione Giuridica: Concorrenza tra Sanzioni Sostitutive e Misure Alternative
Il nucleo del ricorso si basava sulla violazione delle norme transitorie della Riforma Cartabia (art. 95, D.Lgs. n. 150/2022). La difesa sosteneva che la Corte d’Appello avesse erroneamente privato il condannato del diritto a una pronuncia nel merito sulla richiesta di sanzioni sostitutive, depositata prima ancora che la Procura avviasse la procedura esecutiva. Secondo il ricorrente, non esiste alcuna norma che preveda una preclusione o un rapporto di dipendenza tra i due procedimenti, i quali hanno oggetti e finalità diverse. Di conseguenza, l’avvio del secondo procedimento non poteva determinare la carenza di interesse per il primo.
Inoltre, si lamentava la nullità del provvedimento impugnato perché emesso de plano, ovvero senza l’instaurazione di un contraddittorio tra le parti, procedura non consentita per decidere su questioni di merito o su questioni interpretative complesse e di novità normativa.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato sotto entrambi i profili.
In primo luogo, ha censurato la procedura seguita dalla Corte d’Appello. La decisione di rigettare di fatto l’istanza è stata assunta de plano, violando il principio del contraddittorio sancito dall’art. 666 c.p.p. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la declaratoria di inammissibilità senza udienza è possibile solo quando i presupposti normativi mancano in modo evidente. In questo caso, invece, si verteva su questioni interpretative complesse relative a nuove normative, che richiedevano necessariamente un’udienza camerale.
Nel merito, la Cassazione ha chiarito che non sussiste alcun meccanismo di interdipendenza o pregiudizialità tra l’istanza per le sanzioni sostitutive e quella per le misure alternative. L’attivazione da parte del Pubblico Ministero della procedura esecutiva, seguita dalla richiesta di una misura alternativa, non può paralizzare o rendere inutile un procedimento già avviato dal condannato per ottenere un beneficio previsto dalla legge. Citando precedenti pronunce e analizzando la normativa (in particolare la legge 689/1981), la Corte ha affermato la piena compatibilità tra le pene sostitutive e le misure alternative.
L’intento del legislatore della Riforma Cartabia, con le disposizioni transitorie, era proprio quello di garantire agli imputati con giudizi in corso la possibilità di ‘recuperare’ la valutazione sulla sostituzione della pena, anche in fase esecutiva. Accettare la tesi della Corte d’Appello significherebbe contraddire questa finalità, creando un meccanismo di interferenza sfavorevole al condannato, non previsto da alcuna norma.
Le Conclusioni e il Principio di Diritto
Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza impugnata, rinviando il caso alla Corte d’Appello di Milano per un nuovo giudizio. Nel fare ciò, ha enunciato il seguente principio di diritto:
«In tema di sanzioni sostitutive, la notifica dell’ordine di esecuzione con contestuale sospensione cui abbia fatto seguito l’istanza di concessione delle misure alternative ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc, pen., non determina la sopravvenuta carenza di interesse del condannato alla decisione sulla richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive che sia stata presentata in epoca precedente, ai sensi dell’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022».
Questa sentenza ha un’importante implicazione pratica: chiarisce che il condannato ha diritto a ottenere una pronuncia su tutte le istanze presentate per beneficiare di trattamenti sanzionatori più favorevoli, senza che una richiesta escluda l’altra. Il giudice dell’esecuzione è tenuto a valutare nel merito ogni istanza, garantendo sempre il pieno rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio.
La presentazione di una richiesta di misura alternativa (es. affidamento in prova) fa perdere interesse a una precedente richiesta di sanzione sostitutiva (es. lavoro di pubblica utilità)?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la richiesta di una misura alternativa non determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulla precedente istanza di applicazione delle sanzioni sostitutive. I due procedimenti sono distinti e il condannato ha diritto a una decisione su entrambe le richieste.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la decisione del giudice dell’esecuzione?
La decisione è stata annullata per due motivi principali: in primo luogo, per una violazione procedurale, in quanto è stata emessa de plano (senza udienza) violando il principio del contraddittorio; in secondo luogo, per un errore di diritto, poiché ha erroneamente ritenuto che la seconda istanza avesse reso la prima priva di interesse.
Qual è la procedura corretta che il giudice dell’esecuzione deve seguire in casi simili?
Il giudice dell’esecuzione deve decidere nel merito le istanze presentate, previa instaurazione del contraddittorio attraverso un’udienza in camera di consiglio, come previsto dall’art. 666 del codice di procedura penale. Non può dichiarare il “non luogo a provvedere” basandosi sulla pendenza di un altro procedimento.