La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d'Appello che aveva rideterminato la pena sulla base di un accordo tra le parti. La decisione si fonda sul principio che le sentenze emesse a seguito di un 'concordato in appello', ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., non sono ulteriormente impugnabili, come previsto dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Il ricorso, pertanto, è stato respinto con condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria.
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