Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Definitività del Concordato in Appello
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti dell’impugnazione in materia penale, in particolare quando la sentenza d’appello deriva da un accordo tra le parti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: le decisioni basate sul cosiddetto “concordato in appello”, previsto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, non sono ulteriormente appellabili. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia.
I Fatti del Caso: Un Accordo in Appello Messo in Discussione
Il caso nasce dall’impugnazione di una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. In quella sede, le parti avevano raggiunto un accordo: a fronte della rinuncia ai motivi di appello da parte dell’imputato, la Corte aveva rideterminato la pena. Questo istituto, noto come “concordato in appello”, permette di definire il giudizio di secondo grado in modo più celere, sulla base di una richiesta concorde delle parti processuali.
Tuttavia, nonostante l’accordo, l’imputato ha deciso di presentare un ulteriore ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando vizi di motivazione e violazioni di legge relativi al trattamento sanzionatorio e agli aumenti di pena per la continuazione.
La Decisione sul ricorso inammissibile della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso senza nemmeno entrare nel merito delle doglianze, dichiarandolo ricorso inammissibile con una procedura semplificata (de plano). La decisione si fonda su una norma specifica del codice di procedura penale.
L’Applicazione dell’Art. 599-bis del Codice di Procedura Penale
L’articolo 599-bis c.p.p., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, disciplina il concordato con rinuncia ai motivi di appello. In base a questo istituto, le parti si accordano sulla qualificazione giuridica dei fatti e sull’entità della pena. Il giudice d’appello ha il compito di verificare la correttezza di questo accordo, controllando che rispetti i limiti di legge e che la pena sia congrua. Una volta effettuato questo controllo, il giudice applica la pena concordata.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione richiamando l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce espressamente che un ricorso non è esperibile avverso una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis. La logica del legislatore è chiara: se le parti hanno volontariamente raggiunto un accordo sulla pena e rinunciato ai motivi di gravame, non possono poi rimettere in discussione quella stessa decisione davanti a un ulteriore grado di giudizio.
Il concordato è un patto processuale che, una volta vagliato e approvato dal giudice d’appello, acquisisce una sua stabilità. Consentire un ulteriore ricorso svuoterebbe di significato l’istituto stesso, che mira proprio a una definizione concordata e rapida del processo. Pertanto, il tentativo del ricorrente di contestare la pena precedentemente concordata si è scontrato con una chiara preclusione normativa.
Conclusioni
La pronuncia conferma la natura definitiva delle sentenze emesse a seguito di concordato in appello. Questa decisione ha importanti implicazioni pratiche: le parti che scelgono di avvalersi di questo strumento devono essere pienamente consapevoli che la sentenza che ne deriva non sarà ulteriormente impugnabile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio per aver proposto un ricorso inammissibile.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa dalla Corte d’Appello a seguito di un ‘concordato’?
No, l’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale stabilisce che avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis (concordato in appello) il ricorso non è esperibile, risultando quindi inammissibile.
Qual è il ruolo del giudice d’appello nel ‘concordato’ previsto dall’art. 599-bis c.p.p.?
Il giudice d’appello ha il dovere di controllare la correttezza degli aspetti giuridici dell’accordo tra le parti, la congruità della pena richiesta e il rispetto dei parametri e dei limiti indicati dalla legge. Solo dopo aver accertato questi elementi, può applicare la pena concordata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene determinato equitativamente dalla Corte.