Un istituto di credito ha richiesto l'ammissione al pagamento di un credito ipotecario su un immobile colpito da confisca di prevenzione. Il Tribunale ha dichiarato la domanda inammissibile perché presentata oltre il termine di 180 giorni dalla definitività della confisca. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della banca, stabilendo che il termine di decadenza non può decorrere se il creditore non ha avuto un'effettiva e tempestiva conoscenza del provvedimento definitivo. I giudici di legittimità hanno annullato la decisione precedente, rinviando il caso al Tribunale per verificare se il ritardo della banca fosse dovuto a un'ignoranza incolpevole e, in caso positivo, valutare nel merito la richiesta di ammissione del credito.
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