Un Ente Religioso ha contestato l'assoggettamento a tassazione di un proprio terreno come area fabbricabile ai fini ICI, evidenziando che la mancata firma della convenzione attuativa con il Comune impediva l'edificazione concreta. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che un terreno è considerato area fabbricabile ai fini ICI non appena il Comune adotta il piano regolatore generale, a prescindere dall'approvazione di successivi strumenti attuativi. Tuttavia, l'assenza di tali strumenti incide sul valore di mercato del bene, riducendone la base imponibile. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato la riduzione del valore del terreno operata dai giudici di merito, respingendo anche il ricorso del Comune e compensando le spese legali.
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