Una società impugna l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate ha riqualificato un contratto di cessione di ramo d'azienda in una semplice locazione immobiliare, richiedendo maggiori imposte dirette e IVA. La Cassazione rigetta il ricorso della contribuente. I giudici confermano la legittimità del raddoppio dei termini di accertamento per la presenza di violazioni penali tributarie, a prescindere dall'effettivo avvio dell'azione penale. Inoltre, la Corte convalida la riqualificazione dell'atto: non si è verificata una vera cessione di ramo d'azienda poiché non sono stati trasferiti dipendenti, clienti o fornitori, né è proseguita la medesima attività. L'operazione economica principale consisteva nel godimento dell'immobile, rendendo gli altri elementi del tutto accessori.
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