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Legge 218/1990

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Rinuncia al Ricorso Tributario: quando la strategia vince in Cassazione
Una Fondazione ha impugnato un diniego di sgravio e un avviso di accertamento per sanzioni fiscali. La controversia riguardava il disconoscimento di un'agevolazione. Dopo aver proposto ricorso per cassazione, la Fondazione ha esercitato la Rinuncia al ricorso tributario, poiché la Corte di Cassazione aveva già espresso un orientamento sfavorevole in casi simili. L'Agenzia delle Entrate aveva proposto un ricorso incidentale condizionato. La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio a causa della rinuncia della Fondazione. Di conseguenza, anche il ricorso incidentale dell'Agenzia ha perso interesse. Le spese legali sono state compensate tra le parti, e non è stato applicato il doppio contributo unificato.
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Capitalizzazione della pensione integrativa: stop a ratei futuri
Alcuni ex dipendenti bancari e i loro eredi hanno chiesto la condanna dell'Azienda e del Fondo Pensione al pagamento di differenze mensili sulla pensione integrativa per il periodo 2008-2013, basandosi su una vecchia sentenza passata in giudicato. Tuttavia, la pensione integrativa era stata nel frattempo liquidata in un'unica soluzione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la capitalizzazione della pensione integrativa determina l'estinzione del diritto a ricevere i pagamenti periodici mensili. Di conseguenza, non è possibile richiedere differenze mensili per un periodo successivo alla liquidazione una tantum, poiché l'obbligazione principale si è estinta. L'unica contestazione possibile avrebbe potuto riguardare il calcolo della somma liquidata, ma tale aspetto non era oggetto della causa.
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Capitalizzazione della pensione integrativa: stop ad aumenti
Alcuni ex dipendenti bancari hanno chiesto il pagamento di differenze sulla pensione integrativa per il periodo 2008-2013, invocando un vecchio giudicato che riconosceva loro il diritto alla perequazione automatica. Tuttavia, gli interessati avevano precedentemente optato per la liquidazione in un'unica soluzione della prestazione. La Corte d'Appello aveva accolto la loro domanda, ma la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. I giudici hanno stabilito che la capitalizzazione della pensione integrativa estingue definitivamente il diritto a ricevere i successivi pagamenti periodici. Di conseguenza, dopo aver incassato la somma una tantum, i pensionati non possono più pretendere i successivi adeguamenti mensili per l'inflazione, poiché il rapporto previdenziale originario si è ormai estinto. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso dell'azienda e del fondo pensione.
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Pensione integrativa: la liquidazione unica cancella gli aumenti
Gli Eredi dei Pensionati hanno chiesto alla Banca e al Fondo Pensione il pagamento di differenze economiche mensili sulla pensione integrativa, maturate dopo che il trattamento era stato liquidato in un'unica soluzione (capitalizzazione). Gli eredi sostenevano che il diritto alla perequazione (adeguamento all'inflazione), riconosciuto da una vecchia sentenza, fosse autonomo e continuasse a maturare mese per mese. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la capitalizzazione della pensione integrativa estingue definitivamente il rapporto previdenziale periodico. Di conseguenza, non possono maturare differenze mensili successive su un trattamento ormai liquidato e non più esistente. Eventuali contestazioni potevano riguardare solo il calcolo della somma unica, ma andavano proposte con una causa diversa.
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Capitalizzazione della pensione: stop ai ratei dopo il capitale
Un pensionato ha chiesto la condanna della banca e del fondo pensionistico al pagamento di differenze mensili sulla pensione integrativa, basandosi su un vecchio giudicato che gli riconosceva la perequazione automatica. Tuttavia, il lavoratore aveva precedentemente optato per la capitalizzazione della pensione, ricevendo l'intera somma in un'unica soluzione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la capitalizzazione della pensione determina l'estinzione definitiva del diritto a ricevere i ratei mensili periodici. Di conseguenza, non è possibile richiedere differenze mensili maturate dopo la liquidazione una tantum. Eventuali contestazioni sul calcolo della somma capitalizzata avrebbero dovuto essere sollevate con una diversa e autonoma azione giudiziaria.
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Aliquota agevolata fondazioni: l’onere della prova
Una fondazione bancaria si è vista negare l'applicazione dell'aliquota agevolata IRPEG per l'annualità 1992-1993. L'Amministrazione Finanziaria sosteneva che l'attività principale dell'ente fosse la gestione della partecipazione di controllo in un istituto di credito, e non un'attività no-profit. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33107/2023, ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la decisione del giudice di merito. La Corte ha ribadito che l'onere di provare la prevalenza dell'attività sociale e di pubblica utilità rispetto a quella commerciale grava sulla fondazione. Secondo i giudici, non sono sufficienti documenti formali come statuto e bilancio, ma è necessaria una prova concreta e analitica delle attività effettivamente svolte, che il giudice del rinvio non aveva adeguatamente accertato.
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Licenziamento collettivo: limiti e oneri processuali
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7695/2024, ha rigettato il ricorso di un lavoratore contro un licenziamento collettivo. La Corte ha stabilito che le eccezioni procedurali, come la mancata contestualità delle comunicazioni, devono essere sollevate fin dal primo grado di giudizio per essere ammissibili. Inoltre, ha confermato che la disciplina del licenziamento collettivo si applica anche ai dipendenti di istituti di credito privatizzati, e ha ritenuto non apparente la motivazione della corte d'appello che aveva correttamente individuato il nesso causale tra il recesso e la riorganizzazione aziendale.
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Immobili storici ente previdenziale: la Cassazione
Un ente previdenziale chiedeva il rimborso di imposte versate in eccesso, sostenendo di dover applicare una tassazione agevolata (c.d. "rendita figurativa") per i redditi derivanti dalla locazione di suoi immobili storici. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la natura dell'ente è istituzionalmente non commerciale. Di conseguenza, i proventi delle locazioni sono qualificati come redditi fondiari e non redditi d'impresa, dando diritto all'applicazione del regime fiscale speciale per gli immobili storici di un ente previdenziale. L'onere di provare un'eventuale natura commerciale dell'attività spettava all'Amministrazione finanziaria, che non ha fornito tale prova.
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