L'Agente della Riscossione ha notificato un atto impositivo a un'azienda agricola per riscuotere somme non versate e i relativi accessori. I giudici di merito hanno annullato l'atto ritenendo insufficiente il conteggio degli interessi, privo del dettaglio analitico delle formule di computo. L'Agente ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo la validità della richiesta. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ente esattore, chiarendo i requisiti minimi per la corretta motivazione della cartella di pagamento in tema di conteggio degli interessi. La Suprema Corte ha precisato che l'Amministrazione non è tenuta a riportare i singoli tassi applicati nel tempo o il calcolo matematico dettagliato, purché indichi la natura del tributo, il debito principale e la decorrenza dell'obbligazione, rendendo il conteggio verificabile per legge dal debitore.
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