L'Agenzia delle Entrate ha contestato una sentenza che aveva riconosciuto al Contribuente il diritto a un termine di 60 giorni per difendersi, anche in caso di accertamento "a tavolino" (senza accesso fisico). La Corte di Cassazione, con questa ordinanza, ha chiarito che il diritto al **contraddittorio tributario** e al termine dilatorio di 60 giorni, previsto dall'Art. 12, comma 7, Statuto del Contribuente, si applica solo in caso di accessi, ispezioni e verifiche presso il contribuente. Se l'accertamento si basa su documenti già in possesso dell'Amministrazione o consegnati spontaneamente, tale obbligo non sussiste per i tributi non armonizzati. Per i tributi armonizzati, il contraddittorio è sempre dovuto, ma il contribuente deve dimostrare che la sua difesa non sarebbe stata pretestuosa. La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza e rinviando alla CTR per un nuovo esame.
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