Il Ministero della Salute ha impugnato una sentenza d'appello che lo condannava a pagare un indennizzo a favore di una cittadina. Tuttavia, dopo aver notificato l'atto, il Ministero non ha depositato il ricorso in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni. La cittadina ha quindi depositato il proprio controricorso chiedendo che venisse dichiarata l'improcedibilità. La Corte di Cassazione ha confermato che il mancato deposito tempestivo determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione, rilevabile anche d'ufficio. Nonostante la successiva rinuncia della cittadina al giudizio, la Corte ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso, disponendo la compensazione delle spese di giudizio tra le parti a causa del disinteresse manifestato.
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