La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28550/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso avverso una sanzione amministrativa. La decisione si fonda sulla sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, il quale, durante il processo, ha aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti, nota come 'rottamazione quater'. Tale adesione implica la rinuncia ai giudizi in corso, determinando di fatto l'estinzione del procedimento per mancanza di interesse alla decisione.
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