Un uomo è stato condannato per truffa aggravata ai danni di un investitore. La difesa ha impugnato la condanna contestando la genericità dell'accusa e l'acquisizione delle prove informatiche (messaggi ed email), ritenute non conformi ai protocolli di legge. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la validità delle prove digitali non viene meno anche se non si seguono alla lettera i protocolli della Legge 48/2008, purché i dati siano attendibili e confermati da altri elementi, come testimonianze e bonifici. Inoltre, il dubbio successivo della vittima non esclude la truffa. Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese e una sanzione alla Cassa delle Ammende.
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