La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20110 del 2024, ha annullato una decisione della Corte d'Appello che negava a un imputato l'accesso alla messa alla prova. La Corte ha stabilito un principio fondamentale: per determinare l'ammissibilità alla messa alla prova, si deve considerare solo la pena massima prevista per il reato base, escludendo dal calcolo qualsiasi aumento derivante da circostanze aggravanti. Questo chiarisce che la soglia dei quattro anni di pena detentiva, prevista dall'art. 168-bis c.p., non è influenzata dalle aggravanti.
Continua »