La Corte di Cassazione ha stabilito che un concordato preventivo può essere omologato dal tribunale anche in presenza del voto contrario dell'Amministrazione Finanziaria. La decisione si basa sul principio del cram down fiscale, che richiede al giudice di valutare unicamente se la proposta concordataria sia più conveniente per i creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare, senza estendere il sindacato alla fattibilità economica del piano. Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, che sosteneva l'applicabilità della norma solo in caso di inerzia e non di dissenso espresso, è stato rigettato.
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