Un tifoso, coinvolto in scontri dopo una partita con volto coperto e un bastone, riceve dal Questore un provvedimento di obbligo di comparizione del tifoso per tre anni. Il soggetto ricorre in Cassazione sostenendo che la convalida del giudice, avvenuta in agosto, fosse illegittima per la sospensione feriale dei termini. La Suprema Corte rigetta il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: i termini per la convalida di misure che limitano la libertà personale, come l'obbligo di firma, non sono mai sospesi. La tutela della libertà personale, garantita dalla Costituzione, impone un controllo giudiziario immediato, anche durante il periodo feriale. La misura è stata quindi confermata.
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