Il contribuente impugnava diverse cartelle di pagamento, relative a sanzioni amministrative, dopo averne scoperto l'esistenza tramite un'autonoma richiesta di estratto di ruolo. I giudici di merito accoglievano solo in parte l'opposizione. La Corte di Cassazione, applicando la nuova normativa sopravvenuta, ha dichiarato inammissibile l'azione per la parte non ancora coperta da giudicato. La Suprema Corte ha chiarito che l'impugnazione dell'estratto di ruolo è consentita solo in presenza di uno specifico interesse qualificato previsto dalla legge, come la partecipazione a gare d'appalto o la perdita di benefici. Non avendo il ricorrente dimostrato tale interesse, la Corte ha cassato senza rinvio le decisioni precedenti, compensando le spese.
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