Una società in fallimento, qualificata come società di comodo, ha impugnato tre avvisi di accertamento relativi a IRES, IRAP e IVA. La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi riguardanti le imposte dirette, confermando la legittimità della qualifica di non operatività. Tuttavia, ha accolto il ricorso relativo al disconoscimento del credito IVA, stabilendo, in linea con la giurisprudenza UE, che lo status di società di comodo non fa venir meno la qualifica di soggetto passivo IVA né il conseguente diritto alla detrazione, compensazione o rimborso del credito, a patto che non vi siano intenti fraudolenti.
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