Un imputato, già condannato, si rivolge alla Corte di Cassazione lamentando un'errata valutazione nella dosimetria della pena, ritenuta eccessiva. Sostiene anche il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile, sottolineando un principio fondamentale: il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel determinare la pena entro i limiti di legge. In questo caso, la sanzione era stata definita 'congrua e anzi blanda', considerando la gravità dei fatti e i precedenti dell'imputato. Il ricorso, privo di argomenti specifici, viene quindi respinto con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione.
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