La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5039/2025, dichiara l'estinzione di un giudizio a seguito della rinuncia al ricorso principale e a quello incidentale. Il caso, originato da una controversia su un debito di una società cancellata, si conclude senza una decisione nel merito. La Corte applica il principio di causalità per la liquidazione delle spese legali, condannando la parte che aveva iniziato il giudizio. Viene inoltre chiarito che la rinuncia al ricorso non comporta il pagamento del doppio contributo unificato, misura prevista solo per i casi di rigetto o inammissibilità.
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